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Segnalazione di abusi edilizi e procedimento istruttorio: le regole

Fabiano Santo • 7 Settembre 2020

segnalazione-abusi-edilizi-procedimento-istruttorioIl TAR della Campania, con una recente Sentenza, offre una chiara panoramica sulle regole relative a segnalazione di abusi edilizi e procedimento istruttorio.


Ogni segnalazione di abuso deve essere oggetto di un procedimento istruttorio.

È quanto afferma il TAR Campania (in fondo alla pagina il link alla sentenza e la video-sintesi) a seguito di un ricorso presentato da privati che, dopo avere inoltrato più diffide all’Amministrazione comunale, orientate all’adozione di procedimenti sanzionatori nei confronti degli autori di abusi edilizi.

Segnalazione di abusi edilizi e procedimento istruttorio

I Giudici, riferendosi alla giurisprudenza affermano che non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, poiché questa si esercita discrezionalmente di ufficio, essendo rimessa alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione.

L’inesistenza di un obbligo di provvedere deriva, dunque, dalla circostanza che i poteri amministrativi di autotutela sono espressione dell’esercizio di una potestà tipicamente discrezionale, con la conseguenza che la relativa richiesta non determina in capo all’amministrazione un obbligo di provvedere, dovendo alla stessa essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria.

Tuttavia, è configurabile, invece, un obbligo di provvedere sulle istanze dei privati, affermando che tale obbligo sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l’adozione di un provvedimento.

Conclusioni

Ne consegue che ogni segnalazione di abuso debba essere necessariamente oggetto di un procedimento istruttorio che si deve concludere con una manifestazione di volontà, non necessariamente di tipo repressivo, ma comunque idonea a fornire all’istante l’assicurazione di un’attività valutativa in grado di rispondere alle sollecitazioni del privato anche solo con una sommaria motivazione del mancato utilizzo dei poteri sanzionatori per l’assenza di violazioni.

Il principio ricavabile è quello che in presenza di un’istanza, o meglio di una diffida ad adempire, per l’utilizzo di poteri repressivi da parte della P.A. sussiste un obbligo giuridico, in capo al responsabile del procedimento, di attivare i dovuti accertamenti e fornire obbligatoriamente al privato confinante, in forza del criterio della vicinitas, le ragioni della mancata adozione delle misure repressive e/o sanzionatorie (oppure, adottare le stesse) evitando così che il privato debba rivolgersi direttamente al giudice per la condotta silente della P.A.

Il privato deve ricevere una risposta scritta in caso di segnalazione di un abuso edilizio, indipendentemente dall’abuso stesso, censurando l’inerzia della P.A. e, di converso, sostenendo l’obbligo di attivare un’istruttoria che si deve concludere con una valutazione provvedimentale escludendo ogni tipo di silenzio, che si qualificherebbe come inadempimento.

Il testo e la video sintesi della Sentenza

A questo link il testo del provvedimento.

Qui di seguito, invece, la video sintesi della Sentenza.

Fonte: articolo di Santo Fabiano
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